La legge 3/2012 ha voluto identificare come assoluto protagonista della procedura da sovraindebitamento l’Organismo di Composizione della crisi. L’articolo 15 della L.3/2012 lo definisce come “Ente Pubblico dotato di requisiti di indipendenza e professionalità” che assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso. In effetti spetta all’Organismo di Composizione della crisi:
• ASSISTERE IL DEBITORE NELLA FASE DI AVVIO DELLA PROCEDURA
• DECIDERE QUALI E QUANTI DEBITI STRALCIARE E IN QUANTO TEMPO IL DEBITORE POSSA PAGARE I RIMANENTI
• PREDISPORRE IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO IN FAVORE DEL DEBITORE
• ATTESTARE IL PIANO E TRASMETTERLO AL GIUDICE PER OMOLOGA
• ASSISTERE IL DEBITORE PER TUTTA LA DURATA DELLA PROCEDURA
La legge 3/2012 ha dunque inteso attribuire all’Organismo di Composizione della Crisi i compiti e le funzioni principali della procedura di composizione della Crisi da Sovraindebitamento. Il Ministero di Giustizia tiene un elenco pubblico di tutti gli Organismi operanti in Italia.