O.c.c. in cosa consiste

La legge 3/2012 ha voluto identificare come assoluto protagonista della procedura da sovraindebitamento l’Organismo di Composizione della crisi. L’articolo 15 della L.3/2012 lo definisce come “Ente Pubblico dotato di requisiti di indipendenza e professionalità” che assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso. In effetti spetta all’Organismo di Composizione della crisi:

• ASSISTERE IL DEBITORE NELLA FASE DI AVVIO DELLA PROCEDURA

• DECIDERE QUALI E QUANTI DEBITI STRALCIARE E IN QUANTO TEMPO IL DEBITORE POSSA PAGARE I RIMANENTI

• PREDISPORRE IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO IN FAVORE DEL DEBITORE

• ATTESTARE IL PIANO E TRASMETTERLO AL GIUDICE PER OMOLOGA

• ASSISTERE IL DEBITORE PER TUTTA LA DURATA DELLA PROCEDURA

La legge 3/2012 ha dunque inteso attribuire all’Organismo di Composizione della Crisi i compiti e le funzioni principali della procedura di composizione della Crisi da Sovraindebitamento. Il Ministero di Giustizia tiene  un elenco pubblico di tutti gli Organismi operanti in Italia.


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