La legge 3/2012 ha introdotto in Italia la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Si tratta di una procedura di ristrutturazione dei debiti che permette la cancellazione dei debiti pregressi ivi compresi quelli verso il fisco (Equitalia).
La legge mira a eliminare in Italia la c.d. responsabilità patrimoniale perpetua dei debitori non assoggettabili alla procedure concorsuali, garantendo la possibilità di ottenere la cancellazione dei debiti pregressi al fine di ripartire da zero, riacquistando un ruolo attivo nell’economia.
In altre parole, il debitore che si trova schiacciato dal carico dei debiti accumulati, non sarà più costretto a rinunciare al proprio futuro, ma avrà una seconda opportunità per ripartire da zero, pianificando la propria vita e quella della sua famiglia.
Per questi motivi la legge 3/2012 è stata soprannominata dagli addetti ai lavori “legge salva suicidi”.
La legge 3/2012 garantisce a tutti i debitori – non soggetti alle procedure fallimentari – la possibilità di avvalersi di un procedimento certo ed imparziale, perché si volge di fronte ad un giudice, attraverso il quale è possibile ottenere la cancellazione dei debiti che non si riescono più a pagare a causa di eventi imprevedibili che hanno colpito il soggetto e minato la propria situazione reddituale. Si pensi ad esempio ai casi più frequenti di perdita del lavoro, Cassa Integrazione, fallimento, malattie, separazioni etcc…
Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento rappresenta un vero e proprio strumento di soccorso sociale con il quale il Legislatore italiano ha inteso dare una risposta urgente ad un problema attuale quale quello della crisi economica che ha colpito e sta colpendo la società italiana.Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento si applica a tutti i debitori persone fisiche e persone giuridiche, non assoggettabili alle procedure concorsuali.
Possono pertanto accedere alla procedura di sovraindebitamento i soggetti persone fisiche e giuridiche che:
– Non svolgono attività d’impresa (Persone fisiche, professionisti, artisti e lavoratori autonomi) e le società professionali;
– Sono Imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 l.fall o che hanno cessato l’attività da oltre un anno (art. 10 l.fall.)
– Sono imprenditori non commerciali
– Sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
– Imprenditori agricoli (art. 7 l. 3/2012);
– “Start up innovative” indipendentemente dalle loro dimensioni.
Il debitore che intenda avviare il procedimento potrà rivolgersi al Tribunale – mediante l’assistenza di un avvocato – o, in alternativa, all’Organismo di composizione della Crisi territorialmente competente senza assistenza di un legale.